Art. 1455
                            Conferimento

1.  La  croce  al  merito  di  guerra  e'  concessa  motu proprio dal
Presidente  della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata
delle  dipendenti  autorita'  gerarchiche,  dalle  seguenti autorita'
militari:
a)  comandanti  di  unita'  militari  di livello almeno pari al corpo
d'armata e corrispondenti;
b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.