Art. 1455 Conferimento 1. La croce al merito di guerra e' concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorita' gerarchiche, dalle seguenti autorita' militari: a) comandanti di unita' militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti; b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.