Art. 377. 
 
  Il  datore  di  lavoro,  fermo  restando  quanto   specificatamente
previsto in altri articoli  del  presente  decreto,  deve  mettere  a
disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati
ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora
manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. 
  I detti mezzi personali di protezione devono possedere i  necessari
requisiti di resistenza e di idoneita' nonche'  essere  mantenuti  ma
buono stato di conservazione.