(CODICE CIVILE-art. 2348)
                             Art. 2348. 
 
                       (Categorie di azioni). 
 
  Le azioni devono essere di uguale valore  e  conferiscono  ai  loro
possessori uguali diritti. 
 
  Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite  di  diritti
diversi con l'atto costitutivo  o  con  successive  modificazioni  di
questo.