Art. 2349.
(Azioni a favore dei prestatori di lavoro).
In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di
lavoro dipendenti dalla societa', possono essere emesse, per un
ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di
azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con
norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai
diritti spettanti agli azionisti.
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.