(CODICE CIVILE-art. 2349)
                             Art. 2349. 
 
             (Azioni a favore dei prestatori di lavoro). 
 
  In caso di assegnazione straordinaria di  utili  ai  prestatori  di
lavoro dipendenti dalla  societa',  possono  essere  emesse,  per  un
ammontare corrispondente agli utili  stessi,  speciali  categorie  di
azioni da assegnare individualmente  ai  prestatori  di  lavoro,  con
norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai
diritti spettanti agli azionisti. 
 
  Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.