(CODICE CIVILE-art. 2350)
                             Art. 2350. 
 
         (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione). 
 
  Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale  degli
utili netti e del patrimonio  netto  risultante  dalla  liquidazione,
salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni  a
norma degli articoli precedenti.