(CODICE CIVILE-art. 2352)
                             Art. 2352. 
 
                   (Pegno e usufrutto di azioni). 
 
  Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto  di  voto
spetta, salvo convenzione  contraria,  al  creditore  pignoratizio  o
all'usufruttuario. 
 
  Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta  al
socio. Qualora il socio non provveda almeno tre  giorni  prima  della
scadenza al versamento delle somme  necessarie  per  l'esercizio  del
diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto  del  socio
medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito. 
 
  Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso  di  pegno,  il
socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre
giorni prima della scadenza; in mancanza, il  creditore  pignoratizio
puo' vendere le azioni nel modo stabilito dal comma  precedente.  Nel
caso di usufrutto, l'usufruttuario  deve  provvedere  al  versamento,
salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. 
 
  Se l'usufrutto spetta a piu' persone, si applica il  secondo  comma
dell'art. 2347.