(CODICE CIVILE-art. 2353)
                             Art. 2353. 
 
                       (Azioni di godimento). 
 
  Salvo diversa disposizione  dell'atto  costitutivo,  le  azioni  di
godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non  danno
diritto di voto nell'assemblea. Esse  concorrono  nella  ripartizione
degli  utili  che  residuano  dopo  il  pagamento  alle  azioni   non
rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e,  in  caso  di
liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo  dopo
il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.