(CODICE CIVILE-art. 2354)
                             Art. 2354. 
 
                      (Contenuto delle azioni). 
 
  Le azioni devono indicare: 
    1) la denominazione, la sede e la durata della societa'; 
    2) la data  dell'atto  costitutivo  e  della  sua  iscrizione,  e
l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta; 
    3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale; 
    4)  l'ammontare  dei  versamenti  parziali   sulle   azioni   non
interamente liberate; 
    5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti. 
 
  Le azioni devono essere sottoscritte da uno  degli  amministratori.
E' valida la sottoscrizione  mediante  riproduzione  meccanica  della
firma,  purche'  l'originale  sia  depositato  presso  l'ufficio  del
registro delle imprese ove e' iscritta la societa'. 
 
  Le  disposizioni  di  questo  articolo  si   applicano   anche   ai
certificati  provvisori  che  si   distribuiscono   ai   soci   prima
dell'emissione dei titoli definitivi.