(CODICE CIVILE-art. 2355)
                             Art. 2355. 
 
                 (Azioni nominative e al portatore). 
 
  Le azioni possono  essere  nominative  o  al  portatore,  a  scelta
dell'azionista, se  l'atto  costitutivo  non  stabilisce  che  devono
essere nominative. 
 
  Le azioni non  possono  essere  al  portatore,  finche'  non  siano
interamente liberate. 
 
  L'atto  costitutivo  puo'  sottoporre  a   particolari   condizioni
l'alienazione delle azioni nominative.