(CODICE CIVILE-art. 2355 bis)
                            Art. 2355 bis 
 
           (( (Limiti alla circolazione delle azioni). )) 
 
  ((Nel caso di azioni nominative ed in quello di  mancata  emissione
dei  titoli  azionari,  lo  statuto  puo'  sottoporre  a  particolari
condizioni il loro trasferimento e puo', per un periodo non superiore
a cinque anni dalla costituzione della societa' o dal momento in  cui
il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. 
 
  Le clausole dello statuto che subordinano  il  trasferimento  delle
azioni al mero gradimento di organi sociali  o  di  altri  soci  sono
inefficaci se non prevedono, a carico della societa'  o  degli  altri
soci, un obbligo di acquisto  oppure  il  diritto  di  recesso  dell'
alienante;  resta  ferma  l'applicazione   dell'articolo   2357.   Il
corrispettivo   dell'acquisto   o   rispettivamente   la   quota   di
liquidazione sono determinati secondo le  modalita'  e  nella  misura
previste dall'articolo 2437-ter. 
 
  La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi  di
clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a
causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il  gradimento  e
questo sia concesso. 
 
  Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono  risultare  dal
titolo.))