Art. 2355 bis
(( (Limiti alla circolazione delle azioni). ))
((Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione
dei titoli azionari, lo statuto puo' sottoporre a particolari
condizioni il loro trasferimento e puo', per un periodo non superiore
a cinque anni dalla costituzione della societa' o dal momento in cui
il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle
azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono
inefficaci se non prevedono, a carico della societa' o degli altri
soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'
alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il
corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di
liquidazione sono determinati secondo le modalita' e nella misura
previste dall'articolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di
clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a
causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e
questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal
titolo.))