(CODICE CIVILE-art. 2356)
                             Art. 2356. 
 
 (Responsabilita' in caso di trasferimento di azioni non liberate). 
 
  Coloro che hanno trasferito  azioni  non  liberate  sono  obbligati
solidalmente con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora
dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento. 
 
  Il pagamento non puo' essere ad essi domandato se non nel  caso  in
cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.