(CODICE CIVILE-art. 2357)
                             Art. 2357. 
 
                  (Acquisto delle proprie azioni). 
 
  La societa' non puo' acquistare azioni proprie, se  l'acquisto  non
e' autorizzato dall'assemblea  dei  soci,  non  e'  fatto  con  somme
prelevate da utili netti regolarmente accertati e le azioni non  sono
interamente liberate. 
 
  Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate,  e
il diritto di voto inerente alle medesime  e'  sospeso  finche'  esse
restano in proprieta' della societa'. 
 
  Le limitazioni disposte nel primo comma di questo articolo  non  si
applicano quando l'acquisto di azioni proprie avviene  in  virtu'  di
una  deliberazione  dell'assemblea  che  dispone  una  riduzione  del
capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento  delle
azioni.