(CODICE CIVILE-art. 2359)
                             Art. 2359. 
 
       (Acquisto di azioni da parte di societa' controllate). 
 
  Le societa' non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio
capitale in azioni della societa' che esercita  il  controllo  su  di
esse o di altre societa' controllate dalla medesima. 
 
  Sono  considerate  societa'  controllate  quelle  in  cui  un'altra
societa'  possiede  un  numero  di  azioni  tale  de  assicurarle  la
maggioranza dei voti nelle assemblee  ordinarie,  o  quelle  che,  in
virtu' di particolari vincoli contrattuali,  sono  sotto  l'influenza
dominante di altra societa'.