Art. 2359. (Acquisto di azioni da parte di societa' controllate). Le societa' non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio capitale in azioni della societa' che esercita il controllo su di esse o di altre societa' controllate dalla medesima. Sono considerate societa' controllate quelle in cui un'altra societa' possiede un numero di azioni tale de assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtu' di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra societa'.