(CODICE CIVILE-art. 2361)
                             Art. 2361. 
 
                          (Partecipazioni). 
 
  L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se  prevista
genericamente nell'atto costitutivo, non e'  consentita,  se  per  la
misura   e   per   l'oggetto   della   partecipazione   ne    risulta
sostanzialmente modificato l'oggetto  sociale  determinato  dall'atto
costitutivo.