Art. 634. 
 
  L'aria ambiente dei cantieri e delle vie deve essere sottoposta  ai
controlli di cui ai seguenti articoli 635 e 636, almeno ogni sei mesi
nei posti ove si riscontri il maggior  grado  di  polverosita'.  Tali
controlli  debbono  pure  essere  effettuati  ogni   qualvolta,   nel
procedere dei lavori, siano mutate le condizioni tecniche  ambientali
o la costituzione delle rocce incassanti e dei giacimenti. 
  L'ingegnere capo  puo'  prescrivere  piu'  frequenti  controlli  in
seguito ad un constatato aumento di rischio.