Art. 634. L'aria ambiente dei cantieri e delle vie deve essere sottoposta ai controlli di cui ai seguenti articoli 635 e 636, almeno ogni sei mesi nei posti ove si riscontri il maggior grado di polverosita'. Tali controlli debbono pure essere effettuati ogni qualvolta, nel procedere dei lavori, siano mutate le condizioni tecniche ambientali o la costituzione delle rocce incassanti e dei giacimenti. L'ingegnere capo puo' prescrivere piu' frequenti controlli in seguito ad un constatato aumento di rischio.