Art. 635. 
 
  Campioni di polvere devono essere prelevati nei  luoghi  e  con  la
frequenza stabilita nell'ordine di servizio di cui all'art. 618. 
  Su tali campioni deve essere determinata  la  percentuale  in  peso
della silice libera. 
  Negli stessi luoghi devono essere  inoltre  prelevati  campioni  di
atmosfera per determinare la concentrazione delle polveri.