Art. 636. Le polveri con percentuale in silice superiore al 10 per cento ed in misura superiore a 2 mmg per m cubi d'aria sono considerate dannose. Il numero delle particelle per cm cubi di aria, di diametro comprese fra 0,5 e 5 micron, deve essere inferiore a 650. Tale concentrazione e' determinata come media delle misure effettuate su otto campioni prelevati, ad intervalli di tre minuti, in prossimita' del fronte di lavoro, durante le operazioni di perforazione delle mine e di carico del materiale abbattuto, in condizioni normali di lavoro. Quando nei cantieri in coltivazione o nei lavori di preparazione gli accertamenti fatti abbiano rivelato concentrazioni di polveri nell'aria che si avvicinano a meno di 1/5 al limite indicato nei precedenti commi, le misure ed i controlli di cui all'art. 6341 devono essere eseguiti almeno ogni trimestre.