Art. 636. 
 
  Le polveri con percentuale in silice superiore al 10 per  cento  ed
in misura superiore a 2  mmg  per  m  cubi  d'aria  sono  considerate
dannose. 
  Il numero delle  particelle  per  cm  cubi  di  aria,  di  diametro
comprese fra 0,5 e 5 micron, deve essere inferiore a 650. 
  Tale  concentrazione  e'  determinata  come  media   delle   misure
effettuate su otto campioni prelevati, ad intervalli di  tre  minuti,
in prossimita'  del  fronte  di  lavoro,  durante  le  operazioni  di
perforazione delle mine e  di  carico  del  materiale  abbattuto,  in
condizioni normali di lavoro. 
  Quando nei cantieri in coltivazione o nei  lavori  di  preparazione
gli accertamenti fatti abbiano  rivelato  concentrazioni  di  polveri
nell'aria che si avvicinano a meno di  1/5  al  limite  indicato  nei
precedenti commi, le misure ed  i  controlli  di  cui  all'art.  6341
devono essere eseguiti almeno ogni trimestre.