(CODICE CIVILE-art. 2364)
                             Art. 2364. 
 
                       (Assemblea ordinaria). 
 
  L'assemblea ordinaria: 
    1) approva il bilancio; 
    2) nomina gli amministratori,  i  sindaci  e  il  presidente  del
collegio sindacale; 
    3) determina il compenso degli amministratori e dei  sindaci,  se
non e' stabilito nell'atto costitutivo; 
    4) delibera sugli altri oggetti  attinenti  alla  gestione  della
societa' riservati  alla  sua  competenza  dall'atto  costitutivo,  o
sottoposti  al  suo  esame  dagli   amministratori,   nonche'   sulla
responsabilita' degli amministratori e dei sindaci. 
 
  L'assemblea  ordinaria  deve  essere  convocata  almeno  una  volta
all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura  dell'esercizio  sociale.
L'atto costitutivo puo' stabilire un termine maggiore, non  superiore
in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.