(CODICE CIVILE-art. 2366)
                             Art. 2366. 
 
                  (Formalita' per la convocazione). 
 
  L'assemblea deve essere  convocata  dagli  amministratori  mediante
avviso contenente l'indicazione del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 
 
  L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  Regno
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 
 
  In  mancanza  delle  formalita'  suddette,  l'assemblea  si  reputa
regolarmente costituita, quando e'  rappresentato  l'intero  capitale
sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori  e  i  componenti
del collegio sindacale.  Tuttavia  in  tale  ipotesi  ciascuno  degli
intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti  sui  quali
non si ritenga sufficientemente informato.