Art. 2367. (Convocazione su richiesta della minoranza). Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea e' ordinata con decreto dal presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.