(CODICE CIVILE-art. 2367)
                             Art. 2367. 
 
            (Convocazione su richiesta della minoranza). 
 
  Gli amministratori  devono  convocare  senza  ritardo  l'assemblea,
quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno  il
quinto del  capitale  sociale  e  nella  domanda  sono  indicati  gli
argomenti da trattare. 
 
  Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la
convocazione dell'assemblea e' ordinata con  decreto  dal  presidente
del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.