Art. 2368. (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza piu' elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo puo' stabilire norme particolari. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza piu' elevata.