(CODICE CIVILE-art. 2368)
                             Art. 2368. 
 
   (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). 
 
  L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno la meta'  del  capitale  sociale,
escluse dal computo le  azioni  a  voto  limitato.  Essa  delibera  a
maggioranza assoluta,  salvo  che  l'atto  costitutivo  richieda  una
maggioranza piu' elevata. Per la nomina alle cariche  sociali  l'atto
costitutivo puo' stabilire norme particolari. 
 
  L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di  tanti
soci che rappresentino piu' della  meta'  del  capitale  sociale,  se
l'atto costitutivo non richiede una maggioranza piu' elevata.