Art. 2371. (Presidenza dell'assemblea). L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente e' assistito da un segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.