(CODICE CIVILE-art. 2372)
                             Art. 2372. 
 
                  (Rappresentanza nell'assemblea). 
 
  Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci  possono
farsi rappresentare nell'assemblea.  La  rappresentanza  deve  essere
conferita  per  iscritto,  e  i  documenti  relativi  devono   essere
conservati dalla societa'. 
 
  Gli amministratori  e  i  dipendenti  della  societa'  non  possono
rappresentare i soci nell'assemblea.