Art. 2373. (Conflitto d'interessi). Il diritto di voto non puo' essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa'. In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla societa', e' impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilita'. Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.