Art. 2373.
(Conflitto d'interessi).
Il diritto di voto non puo' essere esercitato dal socio nelle
deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello della societa'.
In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la
deliberazione, qualora possa recare danno alla societa', e'
impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che
avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta
la necessaria maggioranza.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni
riguardanti la loro responsabilita'.
Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non puo' essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.