(CODICE CIVILE-art. 2373)
                             Art. 2373. 
 
                      (Conflitto d'interessi). 
 
  Il diritto di voto non  puo'  essere  esercitato  dal  socio  nelle
deliberazioni in cui egli ha,  per  conto  proprio  o  di  terzi,  un
interesse in conflitto con quello della societa'. 
 
  In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente,  la
deliberazione,  qualora  possa  recare  danno   alla   societa',   e'
impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il  voto  dei  soci  che
avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe  raggiunta
la necessaria maggioranza. 
 
  Gli  amministratori  non   possono   votare   nelle   deliberazioni
riguardanti la loro responsabilita'. 
 
  Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non puo' essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione dell'assemblea.