(CODICE CIVILE-art. 2374)
                             Art. 2374. 
 
                      (Rinvio dell'assemblea). 
 
  I  soci  intervenuti  che  riuniscono   il   terzo   del   capitale
rappresentato   nell'assemblea,   se   dichiarano   di   non   essere
sufficientemente informati  sugli  oggetti  posti  in  deliberazione,
possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni. 
 
  Questo diritto non puo' esercitarsi  che  una  sola  volta  per  lo
stesso oggetto.