(CODICE CIVILE-art. 2375)
                             Art. 2375. 
 
            (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea). 
 
  Le  deliberazioni  dell'assemblea  devono   constare   da   verbale
sottoscritto dal presidente  e  dal  segretario  o  dal  notaio.  Nel
verbale devono essere riassunte,  su  richiesta  dei  soci,  le  loro
dichiarazioni. 
 
  Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto  da  un
notaio.