(CODICE CIVILE-art. 2376)
                             Art. 2376. 
 
                        (Assemblee speciali). 
 
  Se  esistono  diverse  categorie  di   azioni,   le   deliberazioni
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di  una  di  esse,  devono
essere  approvate  anche  dall'assemblea  speciale  dei  soci   della
categoria interessata. 
 
  Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative  alle
assemblee straordinarie.