Art. 2377. (Invalidita' delle deliberazioni). Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' nella legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresi' dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilita'. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo, se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformita' della legge e dell'atto costitutivo.