(CODICE CIVILE-art. 2377)
                             Art. 2377. 
 
                 (Invalidita' delle deliberazioni). 
 
  Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' nella legge e
dell'atto  costitutivo,  vincolano  tutti  i  soci,   ancorche'   non
intervenuti o dissenzienti. 
 
  Le deliberazioni che non sono prese in conformita'  della  legge  o
dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli  amministratori,
dai  sindaci  e  dai  soci   assenti   o   dissenzienti,   e   quelle
dell'assemblea ordinaria  altresi'  dai  soci  con  diritto  di  voto
limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione,  ovvero,  se
questa e' soggetta ad iscrizione nel registro  delle  imprese,  entro
tre mesi dall'iscrizione. 
 
  L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto  a  tutti  i
soci  ed  obbliga  gli  amministratori  a  prendere   i   conseguenti
provvedimenti, sotto la propria responsabilita'. In  ogni  caso  sono
salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in  base  ad  atti
compiuti in esecuzione della deliberazione. 
 
  L'annullamento della deliberazione  non  puo'  aver  luogo,  se  la
deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in  conformita'
della legge e dell'atto costitutivo.