Art. 2378. (Procedimento d'impugnazione). L'impugnazione e' proposta davanti al tribunale del luogo dove la societa' ha sede. Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente del tribunale puo' disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, puo' sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori. I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.