(CODICE CIVILE-art. 2378)
                             Art. 2378. 
 
                   (Procedimento d'impugnazione). 
 
  L'impugnazione e' proposta davanti al tribunale del luogo  dove  la
societa' ha sede. 
 
  Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione.
Il presidente del tribunale puo' disporre con decreto  che  il  socio
opponente presti una idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei
danni. 
 
  Tutte le impugnazioni relative alla medesima  deliberazione  devono
essere istruite  congiuntamente  e  decise  con  unica  sentenza.  La
trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito  nel
secondo comma dell'articolo precedente. 
 
  Il presidente del tribunale o il giudice  istruttore,  sentiti  gli
amministratori e i  sindaci,  puo'  sospendere,  se  ricorrono  gravi
motivi,  su  richiesta  del  socio  opponente,   l'esecuzione   della
deliberazione impugnata, con decreto  motivato  da  notificarsi  agli
amministratori. 
 
  I dispositivi del decreto  di  sospensione  e  della  sentenza  che
decide  sull'impugnazione  devono  essere  iscritti,  a  cura   degli
amministratori, nel registro delle imprese.