(CODICE CIVILE-art. 2379)
                             Art. 2379. 
 
 (Deliberazioni nulle per impossibilita' o illiceita' dell'oggetto). 
 
  Alle  deliberazioni   nulle   per   impossibilita'   o   illiceita'
dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e
1423.