Art. 1462
                           Encomi ed elogi

1.  Le  ricompense  per  lodevole  comportamento  e  per  particolare
rendimento sono:
a) encomio solenne;
b) encomio semplice;
c) elogio.
2.  L'encomio  solenne  consiste  in  una  lode  particolare per atti
eccezionali  ed  e'  pubblicato  nell'ordine del giorno del corpo, di
unita'  e  di comandi superiori, affinche' tutti ne traggano esempio;
e'  tributato da autorita' di grado non inferiore a generale di corpo
d'armata o equivalente.
3.  L'autorita' che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione
e  ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta
sui documenti personali del militare.
4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero
per  meriti  particolari  che  esaltino  il  prestigio  del  corpo  o
dell'ente  di  appartenenza. E' tributato da un generale o ammiraglio
della linea gerarchica.
5.  L'encomio  semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno
del corpo ed e' trascritto nei documenti personali dell'interessato.
6.  L'encomio  semplice  e l'encomio solenne possono essere tributati
anche collettivamente.
7.  L'encomio  collettivo  tributato  a  un  intero  reparto  non  va
trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto
stesso.
8.  L'elogio  consiste  nella  lode,  verbale o scritta, per costante
lodevole  comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per
elevato  rendimento  in  servizio.  Esso  puo'  essere  tributato  da
qualsiasi  superiore.  E'  trascritto  nei  documenti  personali solo
quando e' tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.
9.  Il  superiore  che  ritenga  il  comportamento  di un subordinato
meritevole  di  una  delle  predette ricompense e non e' competente a
tributarle ne fa proposta al superiore competente.