Art. 1468
                     Discriminazioni e molestie

1.   E'   vietata   nei   confronti   dei   militari  ogni  forma  di
discriminazione  diretta  o  indiretta,  di  molestia anche sessuale,
secondo  quanto  disposto  dai  decreti legislativi 9 luglio 2003, n.
215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.
2.  Nei  confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico,
di  assegnazioni  o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad
armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi
politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento
sessuale o per la differenza di genere.
 
          Note all'art. 1468:
             -   Il   decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215
          (Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE per la parita' di
          trattamento  tra le persone indipendentemente dalla razza e
          dall'origine   etnica),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186.
             -   Il   decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216
          (Attuazione  della  direttiva  2000/78/CE per la parita' di
          trattamento  in  materia  di occupazione e di condizioni di
          lavoro),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13
          agosto 2003, n. 187.
             -  Il  decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice
          delle   pari   opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
          dell'articolo  6  della  L.  28  novembre 2005, n. 246), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31 maggio 2006
          n.133, n. 125.