Art. 640.

    Nelle   lavorazioni   in   sotterraneo   per   sostanze  minerali
  radioattive,  oltre  curare  la  regolarita'  e  l'intensita' della
  ventilazione,  l'allontanamento  delle  acque  e la lotta contro le
  polveri,  si  deve provvedere alla protezione dei lavoratori contro
  le radiazioni ionizzanti.
    In particolare si provvede:
      1)  a  delimitare  le  zone  che  sono  sottoposte al controllo
  fisico, contrassegnandole con opportuni cartelli;
      2)  a  definire il campo di radiazione (dose assorbita in aria,
  dose  di  esposizione),  mediante  l'uso di apparecchi riconosciuti
  idonei;
      3)  a  determinare  le  contaminazioni  radioattive  ambientali
  (concentrazione  volumetrica  densita',  areale), mediante l'uso di
  apparecchi riconosciuti idonei;
      4)  a  stimare  per  mezzo  di  personale specializzato le dosi
  assorbite dai singoli lavoratori;
      5)   a  controllare  i  dispositivi  di  protezione  contro  le
  radiazioni e gli strumenti di misura.
    I  risultati  dei  controlli  di  cui  ai numeri 2), 3) e 4) sono
  registrati.