Art. 641.

    Il  personale  da  adibire  alle  lavorazioni  di cui al presente
  titolo  deve  essere  sottoposto  all'atto dell'assunzione a visita
  sanitaria  da  parte  di  un  Collegio medico costituito dal medico
  provinciale,  da un internista e da un radiologo o radiobiologo. Il
  controllo    della   integrita'   fisica   deve   essere   ripetuto
  periodicamente  e  comunque  ogni  volta  che i lavoratori accusino
  segni patologici sospetti.