Art. 643.

    Come  dosi massime ammissibili per esposizione alle radiazioni si
  applicano  i valori fissati con le norme fondamentali stabilite dal
  Consiglio della Comunita' Economica Europea in esecuzione dell'art.
  30 del Trattato 25 marzo 1957 ratificato e reso esecutivo con legge
  14 ottobre 1957, n. 1203.
    I  valori  di cui al comma precedente sono pubblicati con decreto
  del  Ministro per l'industria ed il commercio, da pubblicarsi nella
  Gazzetta  Ufficiale,  che  stabilisce  anche  la data di entrata in
  vigore delle norme stesse.
    Quando i risultati della stima della dose assorbita da un singolo
  lavoratore  superano  i  valori  delle dosi massime ammissibili, il
  lavoratore   cui  le  determinazioni  si  riferiscono  deve  essere
  allontanato dal posto di lavoro e sottoposto a controllo medico.
    Del  fatto  deve essere data sollecita notizia all'ingegnere capo
  per i provvedimenti di competenza.