Art. 644. Le concentrazioni massime ammissibili di materiali radioattivi nell'atmosfera dei lavori sotterranei sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, in relazione alle raccomandazioni di cui all'art. 38 del Trattato citato all'articolo precedente. Le modalita', i luoghi e la frequenza del prelievo dei campioni sono stabiliti da apposito ordine di servizio del direttore. Quando si riscontrino valori di concentrazione superiori ai limiti ammissibili, si devono adottare le misure necessarie per riportare le contaminazioni entro i limiti previsti. Quando non si riesca a contenere nei limiti massimi ammissibili le concentrazioni suddette, i lavori devono essere sospesi e deve esserne dato immediato avviso all'ingegnere capo per i provvedimenti di competenza.