Art. 644. 
 
  Le concentrazioni  massime  ammissibili  di  materiali  radioattivi
nell'atmosfera dei lavori sotterranei sono stabilite con decreto  del
Ministro per  l'industria  ed  il  commercio,  sentito  il  Consiglio
superiore delle miniere, in relazione  alle  raccomandazioni  di  cui
all'art. 38 del Trattato citato all'articolo precedente. 
  Le modalita', i luoghi e la frequenza  del  prelievo  dei  campioni
sono stabiliti da apposito ordine di servizio del direttore. 
  Quando si riscontrino valori di concentrazione superiori ai  limiti
ammissibili, si devono adottare le misure necessarie per riportare le
contaminazioni entro i limiti previsti. 
  Quando non si riesca a contenere nei limiti massimi ammissibili  le
concentrazioni suddette,  i  lavori  devono  essere  sospesi  e  deve
esserne dato immediato avviso all'ingegnere capo per i  provvedimenti
di competenza.