Art. 645.

    Le acque di miniera devono essere convogliate allo esterno per la
  via  piu'  breve  ed  in  condotta chiusa, e scaricate in posti nei
  quali non diano luogo a pericolo di contaminazione.
    E'  vietato  impiegare  l'acqua di miniera per la perforazione ad
  umido,  per  l'irrorazione  del  minerale  e  per  qualsiasi  altra
  operazione  che favorisca la diffusione nell'atmosfera, sotterranea
  delle sostanze radioattive contenute nelle acque stesse.