Art. 645. Le acque di miniera devono essere convogliate allo esterno per la via piu' breve ed in condotta chiusa, e scaricate in posti nei quali non diano luogo a pericolo di contaminazione. E' vietato impiegare l'acqua di miniera per la perforazione ad umido, per l'irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione nell'atmosfera, sotterranea delle sostanze radioattive contenute nelle acque stesse.