Art. 2380. (Amministrazione della societa'). L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.