(CODICE CIVILE-art. 2380)
                             Art. 2380. 
 
                  (Amministrazione della societa'). 
 
  L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche  a  non
soci. 
 
  Quando  l'amministrazione  e'  affidata  a  piu'  persone,   queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. 
 
  Se   l'atto   costitutivo   non   stabilisce   il   numero    degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la
determinazione spetta all'assemblea. 
 
  Il consiglio di  amministrazione  sceglie  tra  i  suoi  membri  il
presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.