(CODICE CIVILE-art. 2381)
                             Art. 2381. 
 
           (Comitato esecutivo e amministratori delegati). 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione,   se   l'atto   costitutivo   o
l'assemblea lo consentono, puo' delegare le proprie  attribuzioni  ad
un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno  o
piu' dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono
essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli  2423,  2443,
2446 e 2447.