Art. 2381. (Comitato esecutivo e amministratori delegati). Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, puo' delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o piu' dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447.