Art. 2383. (Nomina e revoca degli amministratori). La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. La nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese, indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza.