(CODICE CIVILE-art. 2383)
                             Art. 2383. 
 
               (Nomina e revoca degli amministratori). 
 
  La  nomina  degli  amministratori   spetta   all'assemblea,   fatta
eccezione per i primi amministratori,  che  sono  nominati  nell'atto
costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. 
 
  La nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo
superiore a tre anni. 
 
  Gli amministratori sono rieleggibili,  salvo  diversa  disposizione
dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in  qualunque
tempo, anche se nominati  nell'atto  costitutivo,  salvo  il  diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la  revoca  avviene
senza giusta causa. 
 
  Entro  quindici  giorni  dalla  notizia  della  loro   nomina   gli
amministratori  devono  chiedere  l'iscrizione  nel  registro   delle
imprese, indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il nome
del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza.