(CODICE CIVILE-art. 2385)
                             Art. 2385. 
 
                 (Cessazione degli amministratori). 
 
  L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne  comunicazione
scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del  collegio
sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in  carica  la
maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in  caso  contrario,
dal momento in cui la maggioranza del consiglio si e' ricostituita in
seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. 
 
  La cessazione degli amministratori  per  scadenza  del  termine  ha
effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione  e'  stato
ricostituito. 
 
  La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa
deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese
a cura del collegio sindacale.