(CODICE CIVILE-art. 2386)
                             Art. 2386. 
 
                (Sostituzione degli amministratori). 
 
  Se  nel  corso  dell'esercizio  vengono  a  mancare  uno   o   piu'
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con  deliberazione
approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori  cosi'  nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea. 
 
  Se viene meno la maggioranza degli amministratori,  quelli  rimasti
in  carica  devono  convocare  l'assemblea  perche'   provveda   alla
sostituzione dei mancanti. 
 
  Gli amministratori  nominati  dall'assemblea  scadono  insieme  con
quelli in carica all'atto della loro nomina. 
 
  Se  vengono  a  cessare  l'amministratore   unico   o   tutti   gli
amministratori, l'assemblea per la  sostituzione  dei  mancanti  deve
essere convocata d'urgenza dal  collegio  sindacale,  il  quale  puo'
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.