(CODICE CIVILE-art. 2387)
                             Art. 2387. 
 
                  (Cauzione degli amministratori). 
 
  L'amministratore deve prestare cauzione in azioni nominative  della
societa' o in titoli nominativi emessi o garantiti  dallo  Stato,  in
misura non inferiore alla cinquantesima parte del  capitale  sociale.
Puo' tuttavia stabilirsi nell'atto costitutivo che  la  cauzione  non
ecceda la somma di duecentomila lire al valore nominale delle  azioni
o dei titoli. 
 
  Gli amministratori che non prestano cauzione  entro  trenta  giorni
dalla notizia della nomina decadono dall'ufficio. 
 
  Il vincolo  cauzionale  deve  essere  iscritto  sul  titolo  e  nel
registro dell'emittente, e non puo' essere tolto finche'  l'assemblea
non  abbia  approvato  il  bilancio  dell'ultimo  esercizio  in   cui
l'amministratore ha tenuto l'ufficio.