Art. 2389.
(Compensi degli amministratori).
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
nell'atto costitutivo o dall'assemblea.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche in conformita' dell'atto costitutivo e' stabilita dal
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale.