(CODICE CIVILE-art. 2389)
                             Art. 2389. 
 
                  (Compensi degli amministratori). 
 
  I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai  membri  del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono  stabiliti
nell'atto costitutivo o dall'assemblea. 
 
  La rimunerazione  degli  amministratori  investiti  di  particolari
cariche  in  conformita'  dell'atto  costitutivo  e'  stabilita   dal
consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  parere   del   collegio
sindacale.