(CODICE CIVILE-art. 2390)
                             Art. 2390. 
 
                      (Divieto di concorrenza). 
 
  Gli  amministratori  non  possono  assumere  la  qualita'  di  soci
illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne'  esercitare
un'attivita'  concorrente  per  conto  proprio  o  di  terzi,   salvo
autorizzazione dell'assemblea. 
 
  Per l'inosservanza di tale  divieto  l'amministratore  puo'  essere
revocato dall'ufficio e risponde dei danni.