(CODICE CIVILE-art. 2391)
                             Art. 2391. 
 
                      (Conflitto d'interessi). 
 
  L'amministratore, che in una determinata operazione ha,  per  conto
proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della societa',
deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale,
e deve  astenersi  dal  partecipare  alle  deliberazioni  riguardanti
l'operazione stessa. 
 
  In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che
siano derivate alla societa' dal compimento dell'operazione. 
 
  La deliberazione del consiglio, qualora  possa  recare  danno  alla
societa', puo', entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli
amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto
dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la
maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i  diritti  acquistati
in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione  della
deliberazione.