(CODICE CIVILE-art. 2392)
                             Art. 2392. 
 
                (Responsabilita' verso la societa'). 
 
  Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti  dalla
legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono
solidalmente responsabili  verso  la  societa'  dei  danni  derivanti
dall'inosservanza  di  tali  doveri,  a  meno  che   si   tratti   di
attribuzioni  proprie  del  comitato  esecutivo  o  di  uno  o   piu'
amministratori. 
 
  In ogni caso gli amministratori sono solidalmente  responsabili  se
non hanno vigilato  sul  generale  andamento  della  gestione  o  se,
essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto  quanto
potevano per impedirne il compimento o  eliminarne  o  attenuarne  le
conseguenze dannose. 
 
  La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli amministratori
non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa,  abbia
fatto  annotare  senza  ritardo  il  suo  dissenso  nel  libro  delle
adunanze, e delle  deliberazioni  del  consiglio,  dandone  immediata
notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.