Art. 2392.
(Responsabilita' verso la societa').
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla
legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono
solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o piu'
amministratori.
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se
non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se,
essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le
conseguenze dannose.
La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli amministratori
non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia
fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle
adunanze, e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata
notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.