(CODICE CIVILE-art. 2394)
                             Art. 2394. 
 
            (Responsabilita' verso i creditori sociali). 
 
  Gli  amministratori  rispondono  verso  i  creditori  sociali   per
l'inosservanza   degli   obblighi   inerenti    alla    conservazione
dell'integrita' del patrimonio sociale. 
 
  L'azione puo' essere proposta dai creditori  quando  il  patrimonio
sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. 
 
  In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della
societa', l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario
liquidatore. 
 
  La rinunzia  all'azione  da  parte  della  societa'  non  impedisce
l'esercizio  dell'azione  da  parte   dei   creditori   sociali.   La
transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto  con
l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi.