(CODICE CIVILE-art. 2395)
                             Art. 2395. 
 
             (Azione individuale del socio e del terzo). 
 
  Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto
al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al  terzo  che
sono stati direttamente danneggiati da atti colposi  o  dolosi  degli
amministratori.