(CODICE CIVILE-art. 2396)
                             Art. 2396. 
 
                        (Direttori generali). 
 
  Le   disposizioni   che   regolano   la    responsabilita'    degli
amministratori   si   applicano   anche   ai    direttori    nominati
dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione
ai compiti loro affidati.